La crisi di liquidità dell'impresa, derivante dal reiterato inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, non risponde alla nozione di forza maggiore: definitivamente confermate le sanzioni per violazioni tributarie disposte nei confronti di una Spa.
Con ordinanza n. 30760 del 19 ottobre 2022, la Sesta sezione civile della Cassazione si è pronunciata sulla vicenda giudiziaria di una società, oppostasi ad un avviso di accertamento emesso a suo carico limitatamente all'irrogazione di sanzioni tributarie e relativi interessi.
Dopo che CTP e CTR avevano rigettato le ragioni della contribuente, questa si era rivolta alla Suprema corte per impugnare la decisione di secondo grado, rispetto alla quale aveva lamentato, tra i motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 472/97 in combinato disposto con l'art. 5 del medesimo decreto legislativo.
Secondo la difesa della ricorrente, la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente ritenuto legittime le irrogate sanzioni anche se la sua grave esposizione finanziaria - derivante dai cronici ritardi/omissioni da parte degli enti pubblici committenti nei pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni ricevute - concretizzasse l'esimente della forza maggiore di cui al comma 5 dell'art. 6 citato, in difetto del requisito della colpevolezza ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.
Tale motivo è stato giudicato infondato dal Collegio di legittimità, cha ha richiamato, sul punto, il principio secondo cui la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità in parola.
Dopo una disamina sulla più recente giurisprudenza in materia, gli Ermellini hanno precisato che anche in ambito tributario occorre avere riguardo all'accezione penalistica della forza maggiore: in questa chiave, la forza maggiore si riferisce a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, impedendo di configurare un'azione penalmente rilevante per difetto del generale requisito della coscienza e volontarietà della condotta.
L'esimente in esame - si legge nella decisione - prefigura la situazione di un soggetto assolutamente privo della possibilità di sottrarsi a una forza per lui irresistibile.
Ne consegue che la situazione di carenza di liquidità derivante ai ritardi, anche notevoli, dei pagamenti delle PA non riesce ad assurgere alla nozione di forza maggiore.
Da qui il richiamo al principio di diritto già enunciato dalla Corte di legittimità con la recente sentenza n. 11276/2022.
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