P.A. in ritardo? Si può ottenere un indennizzo economico

Pubblicato il 11 gennaio 2014 Con la firma del ministro della pubblica amministrazione, Giampiero D’Alia, alla direttiva contenente le linee guida per l’indennizzo in caso di ritardato pagamento da parte della Pa trova piena attuazione una delle più importanti misure semplificative contenute nel decreto del “fare” (Dl. n. 69/2013).

Pertanto, ora i titolari di impresa o i consulenti per loro conto possono ottenere un indennizzo nel caso in cui la Pubblica Amministrazione ritardi nella conclusione dei procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio della loro attività.

Si può cioè richiedere un indennizzo economico pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo dell’Amministrazione nella conclusione di un procedimento amministrativo che la riguarda.

Tale indennizzo da ritardo, già in attuazione dallo scorso agosto, diviene ora effettivo grazie alla direttiva, che contiene oltre alle linee guida per la presentazione dell’istanza alla P.A, anche un modello fac-simile da utilizzare.

Vengono individuati i passaggi della procedura:

il titolare d’impresa deve presentare apposita istanza, reperibile sul sito dell’amministrazione interessata;

l’indennizzo deve essere riconosciuto in tutti i casi di ritardo burocratico, anche se dipeso da caso fortuito o forza maggiore oppure da fattori scusabili dell’ufficio amministrativo;

l’imprenditore che è in attesa della chiusura di un procedimento amministrativo deve, entro venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale la P.A. avrebbe dovuto provvedere, rivolgersi al dirigente dell’amministrazione titolare di potere sostitutivo per concordare un nuovo termine (pari alla metà del vecchio), per chiudere la pratica;

nel caso in cui la P.A. non provvede neppure entro il nuovo termine concordato, l’impresa matura il diritto all’indennizzo da ritardo che consiste in 30 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 2mila euro, da versare in via forfettaria e automatica.

Presentata l’istanza di richiesta di indennizzo, il funzionario pubblico che la riceve deve verificare che sia effettivamente decorso il termine per la chiusura del procedimento (in genere, 30 giorni dalla data di avvenuto protocollo) e che la stessa istanza sia completa e conforme al modello messo a disposizione sul sito web della stessa Amministrazione. La PA risponderà, infatti, solo nel caso in cui l’istanza è completa e regolare.
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