In aumento l’aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro agricoli che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati. Per l’anno 2022, infatti, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,70% (nel 2021 era del 29,50%), di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
A specificarlo è l’INPS, con la circolare n. 31 del 25 febbraio 2022.
Le aliquote contributive previste per le aziende che operano nel settore dell’agricoltura sono assoggettate alle disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.Lgs. n. 146/1997.
Il calcolo delle aliquote contributive previste per le aziende che svolgono la propria attività nel settore dell’agricoltura prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, sono elevate annualmente dello 0,20% a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%. A ciò si deve aggiungere l’incremento dello 0,30% di cui all’art. 1, co. 769, della L. n. 296/2006.
Per l’anno 2022, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,70%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’art. 1, co. 769, della L. n. 296/2006.
Conseguentemente, anche per l’anno 2021, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
L’art. 1, co. 221, lett. a) della L. n. 234/2021 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tutela della prestazione NASpI anche:
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'art. 1, co. 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 11 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell’art. 9 dell’abrogato D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2022 è il seguente:
Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 200, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:
OTI e OTD, agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura
Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2021, non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all’art. 1, co. 45, della L. n. 220/2010 sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:
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