Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ha diffuso sette nuove massime redatte dall’Osservatorio di diritto societario per l’anno 2018.
La prima massima, n. 65/2018, ha come tematica la liquidazione del socio receduto nelle società di persone e contestuale aumento di capitale.
In proposito i notai toscani precisano che detta liquidazione può essere operata attraverso disponibilità preesistenti nel patrimonio sociale ovvero conferite appositamente dagli altri soci.
Così, in caso di conferimenti a patrimonio e riduzione di questo a favore del receduto, la liquidazione del socio receduto opera sul piano esclusivamente patrimoniale della società senza che si verifichi nessun impatto rispetto alla misura nominale del capitale.
In detta ipotesi, l'eventuale riduzione del capitale sarà connessa al solo scioglimento del rapporto sociale quando non vi sia accordo degli altri soci volto ad accrescere a loro favore la quota di capitale del socio receduto.
Se, invece, i conferimenti vengano operati dai soci a fronte di un aumento nominale del capitale sociale, strumentale alla liquidazione, la connessa riduzione della misura del capitale medesimo è sottratta al diritto di opposizione di cui all'articolo 2306 del Codice civile, posto che “tale riduzione non varia la misura del capitale sociale ante-recesso e non determina alcun pregiudizio dei creditori”.
La seconda massima, n. 66/2018, riguarda le partecipazioni sociali a tempo, con riferimento alle quali vengono espresse due considerazioni.
In primo luogo, viene affermata la legittimità di dette partecipazioni, soggette a termine finale di durata, rappresentate o meno da azioni.
A seguire, si precisa che in dette ipotesi, il valore di liquidazione delle partecipazioni medesime può essere liberamente determinato.
Con la massima n. 67/2018 viene chiarito che nello statuto di una società per azioni può essere consentita, legittimamente, la creazione di categorie di azioni cosiddette "riscattande", ovvero che incorporano il diritto ad ottenere il loro acquisto ad opera di altri soggetti.
Per la relativa validità, non troverebbero applicazione – precisano i notai - i limiti previsti per la diversa categoria tipica delle azioni riscattabili e lo statuto potrà prevedere criteri di determinazione del prezzo di vendita più penalizzanti e termini di pagamento meno favorevoli rispetto a quelli indicati per la liquidazione della quota del socio receduto.
L’ulteriore massima n. 68/2018 afferma la legittimità della previsione, negli statuti di società a partecipazione pubblica, di una clausola di prelazione ai sensi della quale, in caso trasferimento di partecipazioni mediante procedure ad evidenza pubblica, il diritto di prelazione possa essere esercitato al prezzo della proposta di aggiudicazione e che quest’ultima venga effettuata all’esito dell’esercizio del diritto di prelazione medesimo o dell’inutile decorso del termine per il relativo esercizio.
Corposa è la massima n. 69/2018 in tema di strumenti finanziari partecipativi e disciplina statutaria sulla incidenza delle perdite.
Viene affermato, in particolare, che lo statuto di una società per azioni può prevedere che gli strumenti finanziari partecipativi destinati a rafforzare il patrimonio sociale, “conservino i diritti patrimoniali e/o amministrativi agli stessi attribuiti anche qualora la riserva del patrimonio netto a suo tempo costituita a seguito della sottoscrizione di tali strumenti finanziari risulti erosa dalle perdite”.
Sempre da statuto, è possibile prevedere che la riserva del patrimonio netto costituita a seguito della sottoscrizione di detti strumenti “venga intaccata dalle perdite soltanto dopo l’erosione di tutte le altre riserve”, nonché che gli strumenti stessi possano essere annullati soltanto a seguito dell’annullamento per perdite delle azioni e in misura proporzionale rispetto a queste ultime.
L’organo assembleare in caso di amministrazione straordinaria è l’argomento della massima n. 70/2018, dove viene spiegato che, nell’ambito di questa procedura, il funzionamento della assemblea è sospeso.
In ipotesi di sottoposizione delle grandi società di capitali in crisi ad amministrazione straordinaria, quindi, le competenze dell'assemblea spettano al commissario o ai commissari che, per ragioni di opportunità, previe le necessarie autorizzazioni, possono comunque ricorrere all'assemblea per la adozione di singole delibere.
Rimane ferma, ad ogni modo, la responsabilità propria dell'organo commissariale mentre l’eventuale delibera assembleare, in questo contesto, assumerà funzione solamente “consultiva”.
L’ultima massima, n. 71/2018, afferma la legittimità dell’introduzione, nello statuto di una società di capitali, di clausole con regole per la sua interpretazione basate su criteri ermeneutici che prescindano dall’indagine sulla comune intenzione delle parti e del loro comportamento dopo la conclusione del contratto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".