Organo di controllo non più legato al capitale sociale della Srl
Pubblicato il 07 luglio 2014
Interessant
i novità per le Srl a seguito dell'entrata in vigore, il 25 giugno 2014, del Decreto legge n.
91/2014.
Per le medesime,
viene meno l'obbligo della nomina del collegio sindacale o del revisore nei casi in cui abbiano un
capitale sociale pari o superiore a quello minimo stabilito per le Spa, finora pari a 120mila euro ed attualmente ridotto a 50mila euro.
Ne consegue che per le Srl la nomina dell'organo di controllo contabile rimane
obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi in cui le medesime
superino i parametri che impongono la redazione del bilancio in forma ordinaria, siano
tenute a redigere il bilancio consolidato o abbiano il
controllo di un'altra società che sia soggetta alla revisione legale. Ininfluente, in definitiva, l'entità del capitale sociale.
Revoca immediata o alla scadenza del mandato?
Il dubbio che si pone concerne le
Srl che abbiano già nominato l'organo di controllo a seguito del superamento del limite del capitale sociale previsto per le Spa.
Si tratta, ossia, di individuare il momento a partire dal quale decadrebbe l'obbligo di nomina
dell'organo di controllo, se, ossia, le Srl possono revocare il mandato dei sindaci fin da subito o se sia necessario aspettare la scadenza del rispettivo mandato. Il Decreto, sul punto, non contiene alcuna specifica.