Il Fisco specifica il trattamento da riservare all’Iva da parte di un’organizzazione di volontariato che riceve rimborsi, a seguito di convenzioni con la regione ed un ministero, utilizzati esclusivamente per le spese oggetto dell’attività della stessa.
La risposta n. 445 del 29 ottobre 2019 dell’agenzia delle Entrate indica le condizioni che devono sussistere per applicare l’esenzione dall’Iva sulle operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, primo periodo, L. n. 266/1991, le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Tale norma è stata abrogata dal Codice del terzo settore - Dlgs n. 117/2017 – ma deve considerarsi operativa fino all’anno successivo dell’entrata in vigore del Registro unico nazionale del terzo settore (ancora non istituito). Pertanto la disposizione è ancora vigente.
L’agevolazione, quindi, può essere fruita se l’organizzazione di volontariato possiede tutti i requisiti per qualificarsi tale ai sensi della legge n. 266/1991.
In particolare è richiesto:
Sussistendo le suddette condizioni, l’ente di volontariato può beneficiare dell’agevolazione Iva che prevede l’irrilevanza delle operazioni effettuate, con la conseguenza che non è necessario aprire la partita Iva né emettere la fattura elettronica.
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