Settore sportivo: versamento dei contributi sospesi 2022

Pubblicato il 26 settembre 2022

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per gli organismi sportivi è stata prorogata fino al 30 novembre 2022, ai sensi dell’art. 39 comma 1-bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

I predetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, entro la data del 16 dicembre 2022 (in un'unica soluzione).

La sospensione è rivolta agli organismi sportivi (le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Con la circolare 26 settembre 2022, n. 105, l’Istituto Previdenziale fornisce le istruzioni operative riguardanti gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai citati organismi sportivi.

Come recuperare i contributi sospesi

Per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi dovranno essere versati in un’unica soluzione, entro la data del 16 dicembre 2022.

Non saranno rimborsati i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

Istruzioni

Rimane operativo il codice di autorizzazione “7M comunicato dall’Istituto con la circolare Inps 30 maggio 2022, n. 64.

Per la compilazione del flusso UniEmens - periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022 - i datori di lavoro dovranno inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

I datori di lavoro che hanno già inviato il flusso di competenza (luglio e agosto 2022) senza aver effettuato il relativo versamento, dovranno inoltrare - ove intendano fruire della sospensione - entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in commento, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale, con l’esposizione del predetto codice e il relativo importo.

Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata

I soggetti destinatari della citata sospensione, che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari, e che nel periodo di competenza da dicembre 2021 a ottobre 2022 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo obbligatorio alla Gestione separata, dovranno riportare nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore> il valore 38, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche nell’ambito di competizioni sportive DPCM 24 ottobre 2020.

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