Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 13/2012, aveva elencato i CCNL che nel settore dell’edilizia, in quel momento, erano sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
A tal proposito, il Ministero aveva chiarito al suo personale ispettivo che solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti potevano definirsi “organismi paritetici” ai sensi dell’art. 2 lett ee), D.Lgs. n. 81/2008, e quindi legittimati a svolgere l’attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall’art. 37 del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Adesso, con la nota prot. n. 12319 del 29 luglio 2015, lo stesso Dicastero è tornato sulla questione per far presente che il TAR per il Lazio, Sez. Terza Bis, con sentenza n. 8765/2015, ha respinto il ricorso proposto da UNCl e CONFSAL per l'annullamento della suddetta circolare n. 13/2012.
Evidenzia la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva che, per quanto concerne i criteri di individuazione degli organismi paritetici deputati alla formazione in materia di salute e sicurezza nel settore edile, il TAR ha sostenuto che la circolare impugnata si pone come un chiarimento per gli uffici ispettivi del lavoro in merito alle problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile e specificatamente in relazione al coinvolgimento nell’attività formativa degli "organismi paritetici” di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee), D.Lgs. n. 81/2008.
Quindi non vi è nessun difetto di motivazione atteso che, sulla base dei dati di cui è in possesso il Ministero, quest’ultimo ha fornito ai propri ispettori l’indicazione dei soggetti da identificare “al momento” quali organismi paritetici dotati di maggiore rappresentatività sul territorio nazionale in termini comparativi.
Stante quanto sopra, la nota ministeriale conclude invitando i suoi Uffici a tenere in considerazione le indicazioni fornite con la circolare del 2012, la cui validità è stata, quindi, ulteriormente confermata.
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