Ordini avvocati. Non più di due mandati consecutivi, anche per il passato

Pubblicato il 20 dicembre 2018

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione si sono pronunciate con riferimento al divieto di più di due mandati consecutivi nelle elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, per come sancito dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della Legge n. 113/2017.

Con sentenza n. 32781 del 19 dicembre 2018, hanno così precisato che la disposizione in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore.

Non eleggibili avvocati con due mandati consecutivi

Ne consegue che, a far tempo dall'entrata in vigore della Legge n. 113/2017 e fin dalla sua prima applicazione, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi di componente dei Consigli dell'ordine, “pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247, e 12 luglio 2017, n. 113”.

Valenza retroattiva del divieto

Per le Sezioni Unite, la regola dell'ineleggibilità originaria dei consiglieri che abbiano già svolto due mandati consecutivi deve essere interpretata, in conformità alle linee ermeneutiche già adottate in altre materie elettorali o ad esse equiparabili, nel senso che, una volta entrata in vigore una norma che pone quale requisito di eleggibilità l'assenza di esiti o conseguenze di condotte o di fatti verificatisi anche solo parzialmente in precedenza, in difetto di espressa e chiara norma in senso contrario, il requisito deve sussistere pure in riferimento a quei fatti e quelle condotte già verificatisi in tempo anteriore e, così, pure prima dell'entrata in vigore delle norme che li assumevano a presupposti ostativi all'eleggibilità.

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