E’ illegittimo, dunque va annullato, il decreto di rilascio di un alloggio pubblico occupato sine titulo, se l’Ente territoriale per l’edilizia residenziale abbia omesso di esaminare, preliminarmente, l’istanza di assegnazione in sanatoria presentata dagli abitanti dell’alloggio medesimo.
Così disponendo, il Tar per il Lazio, Sezione terza quater, sentenza n. 10487 del 19 ottobre 2017, ha accolto il ricorso di alcuni soggetti, cui era stato ordinato di rilasciare l’alloggio popolare, oltre al pagamento di ingenti somme a titolo di occupazione abusiva. Gli stessi, tuttavia, lamentavano di aver presentato all’Ente competente per l’edilizia residenziale, un’istanza di sanatoria, motivata dalla grave situazione di emergenza abitativa in cui versava l’intero nucleo familiare; istanza che non era stata minimamente presa in esame dal suindicato Ente.
Nell’esaminare – ed accogliere – l’eccezione, il Tar ha chiarito che il decreto di rilascio, come nella specie fondato sull’abusiva occupazione dell’alloggio – e quindi sul presupposto che l’occupante non abbia alcun titolo per restare nella suddetta abitazione – a sua volta postula che l’istanza di sanatoria a tal fine presentata, sia stata rigettata. Per cui, assumendo la presentazione ed il rigetto dell’istanza in questione natura logicamente pregiudiziale al fine di ritenere abusiva l’occupazione, ne consegue che l’amministrazione, prima di adottare un provvedimento di rilascio dell’alloggio, debba necessariamente pronunciarsi su detta istanza.
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