La Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: se nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale coercitiva, il Tribunale del riesame possa disporre, in caso di particolare complessità della motivazione, il deposito dell’ordinanza in un termine superiore ai 30 giorni di cui all’art. 311 comma 5 bis c.p.p., comunque non eccedente i 45 giorni di cui all’art. 309 comma 10 c.p.p.
La presente questione origina da una vicenda ove la medesima Corte Suoprema aveva annullato l’ordinanza di custordia cautelare in carcere di un soggetto indagato per omicidio e rapina, con rinvio al Tribunale del riesame, che aveva invece confermato la misura restrittiva disponendo della proroga fino a 45 giorni per il deposito della motivazione, ritenuta particolarmente complessa.
Riguardo al termine in tal caso a disposizione del riesame, a seguito di rinvio, sussiste uno spiccato contrasto giurisprudenziale. Una definitiva pronuncia delle Sezioni Unite – evidenzia la Prima Sezione con ordinanza n. 27828 del 6 giugno 2017 - si impone soprattutto in considerazione del diritto di libertà personale implicato nella sollecitata decisione.
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