Tra le proposte di modifica dell’Ordinamento professionale - d.lgs. n. 139/2005 – sottoposte a consultazione degli iscritti da parte del Cndcec fino al 4 luglio prossimo, si parla anche di accesso alla professione.
L’attenzione è diretta all’articolo 36 del documento che tratta dei requisiti per l’accesso all’albo.
Emerge l’eliminazione del requisito attinente alla cittadinanza, posto che è vietato discriminare in base alla nazionalità del professionista.
Introdotta, invece, la definizione di domicilio professionale, attualmente non presente, che risulta essere coincidente con il luogo in cui il professionista esercita in modo stabile, continuativo e prevalente la propria attività. Il domicilio in parola deve risultare da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell’iscritto.
Per quanto riguarda la parte dedicata al trasferimento dell’iscritto:
Viene prevista l’introduzione di un nuovo articolo, il 38-bis, che disciplina le ipotesi di cancellazione dall’albo o dall’elenco.
Tassative le ipotesi di cancellazione:
In tale ultimo caso, viene assegnato un termine per effettuare l’adempimento.
Al fine di riallineare il tirocinio professionale a quello necessario per l’accesso al registro dei revisori, si sottopone alla riflessione degli Ordini territoriali la possibilità di procrastinare dai 18 mesi attuali a tre anni la durata del tirocinio. Due sarebbero da svolgere in concomitanza con il biennio della laurea specialistica.
Ridotta da 5 a 2 anni l’anzianità del dominus per poter accogliere tirocinanti.
Previsto, poi, il riconoscimento a favore del tirocinante di un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
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