Nella seduta del 16 giugno 2022, il Senato ha approvato, in via definitiva, il ddl recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare.
Il provvedimento - che ha già ottenuto, si rammenta, il via libera dall'altro ramo del Parlamento - contiene anche disposizioni immediatamente precettive in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
La delega per la riforma ordinamentale della magistratura - contenuta al capo I del Ddl - dovrà essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della legge e riguarda:
La delega è rivolta anche all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione in sede di verifica della professionalità e di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi.
Indicati, dal provvedimento, anche i principi e criteri direttivi in merito alla valutazione di professionalità dei magistrati. Questo, peraltro, con riferimento al funzionamento dei consigli giudiziari, nei quali è esteso il ruolo dei componenti laici ed è soprattutto consentito agli avvocati di esprimere un voto unitario sul magistrato in verifica.
E' inoltre delegato, come detto, il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e ciò in funzione di un complessivo ridimensionamento dell'istituto, con riduzione del numero dei magistrati che possono accedervi.
Oltre ad alcune modifiche immediatamente precettive riguardanti l'ordinamento giudiziario (di cui al Capo II del provvedimento), la riforma contiene disposizioni puntuali sulla disciplina dello status dei magistrati, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato (Capo III del Ddl).
Quanto alle prime, si segnala la novità relativa al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa: tale passaggio potrà essere effettuato una sola volta nel corso della carriera entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni.
In ordine alle seconde, si segnala lo stop alle cosiddette "porte girevoli politica/magistratura":
Il Capo IV, a seguire, contiene disposizioni modificative delle norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.
Si incide, in particolare, incidendo sulla relativa composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del CSM, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati, sul loro ricollocamento al termine del mandato.
Tra le novità, si segnala che:
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