Nella seduta del 26 aprile 2022, la Camera ha approvato - con 328 sì, 41 no e 25 astenuti - il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM.
Il testo, recante "Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura", passa all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
La prima parte del provvedimento, in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario, delega al Governo la revisione:
La delega è rivolta anche all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato e al riordino delle regole del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
A seguire sono introdotte anche modifiche immediatamente precettive relative:
I capi successivi del Ddl contengono, rispettivamente, disposizioni su:
status dei magistrati, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato;
costituzione e funzionamento del CSM, prevedendo misure che incidono sulla relativa composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati nonché sulla sul loro ricollocamento al termine del mandato.
Rispetto, così, al tema delle cosiddette "porte girevoli politica/magistratura" vengono introdotti il divieto, per i magistrati, di svolgere contemporaneamente funzioni giurisdizionali e carica elettiva e l'impossibilità di rientro in magistratura per chi è stato eletto.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, si prevede il collocamento fuori ruolo dei magistrati che abbiano ricoperto cariche elettive mentre i candidati non eletti non potranno, per tre anni, tornare a lavorare nella Regione che comprende la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati e in quella in cui lavoravano.
Per quanto riguarda le norme elettorali, il sistema delineato è di tipo misto, binominale con quota proporzionale, e si prevede che la composizione dei collegi territoriali sia effettuata con decreto del ministro della Giustizia, sentito il CSM.
Le candidature possano essere individuali o collegate con quelle di altri e devono essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché rispecchiare la rappresentanza paritaria di genere.
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