Orario di lavoro, ferie e riposi: illegittime le sanzioni perché troppo elevate
Pubblicato il 05 giugno 2014
La Corte Costituzionale, con
sentenza n. 153 del 2014, si è occupata della questione di legittimità costituzionale dell’
art. 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004.
Tali disposizioni – le quali prevedevano, rispettivamente, che la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, commi 2, 3 e 4 (
durata massima dell’orario di lavoro), e 10, comma 1 (
ferie annuali), del decreto legislativo fosse punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 € per ogni lavoratore e per ciascun periodo (comma 3), e che la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 1 (
riposo giornaliero), e 9, comma 1 (
riposi settimanali), del medesimo decreto fosse punita con la sanzione amministrativa da 105 a 630 € (comma 4) – si porrebbero in contrasto con l’art. 2, comma 1, lettera c), della
Legge delega 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001).
Per completezza si ricorda che l’art. 2 da ultimo citato aveva previsto come criterio direttivo in materia di sanzioni amministrative che, nel passaggio dal precedente al nuovo regime, sarebbero state previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensività, rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.
Poiché – secondo la ricostruzione operata dal Tribunale di Brescia che ha sollevato la questione – le precedenti disposizioni in materia prevedevano l’irrogazione di sanzioni più miti, ciò si tradurrebbe nella conseguente illegittimità costituzionale per
violazione della legge delega.
Per la Corte Costituzionale, ai fini del rispetto dei criteri fissati nella legge delega succitata si evince che le sanzioni amministrative previste dal RDL. n. 692/1923 e dalla Legge n. 370/1934 corrispondono a violazioni da ritenere omogenee rispetto a quelle regolate dal D.Lgs. n. 66/2003 e, pertanto, la relativa normativa sanzionatoria era tenuta al rispetto della previsione della delega nel senso della necessaria identità rispetto alle sanzioni precedenti, le quali erano state ritoccate al rialzo dal D.Lgs. n. 758/1994.
Il giudice delle leggi ha quindi confermato che, sulla base del confronto, risulta in modo evidente che
le sanzioni amministrative di cui all’art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 sono più alte di quelle irrogate nel sistema precedente.
Conseguentemente è stata dichiarata l’
illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 66/2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004 (Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro).
Come la Corte stessa precisa, avendo il giudice a quo chiarito che le sanzioni amministrative inflitte nel giudizio davanti a lui pendente riguardano il periodo di tempo che va
dall’ottobre 2007 al giugno 2008, lo scrutinio della Corte è limitato, in conformità al principio della domanda, al testo originario dell’art. 18-bis, che è quello cui si riferisce il Tribunale di Brescia, senza riguardare in alcun modo il testo risultante dalle modifiche successive della norma.