Via libera alla proroga, per l’anno 2020, all’opzione donna. Per quest’anno, infatti, è ancora possibile ricorrere al predetto istituto di pensionamento anticipato riservato alle donne. I requisiti di legge, sia anagrafici che contributivi, devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019.
Con la circolare n. 18 del 7 febbraio 2020, l’INPS recepisce il differimento del termine di prepensionamento previsto dall’art. 1, co. 476 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
Possono accedere all’opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro la suddetta data, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a:
L’accesso al regime pensionistico in commento, inoltre, è ammesso a condizione che l’interessata opti per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 180/1997.
Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico, l’INPS ricorda che trova applicazione il meccanismo delle cd. “finestre mobili”, le quali differiscono il termine di liquidazione del primo assegno di:
Infine, le lavoratrici del comparto scuola e AFAM possono conseguire il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 59, co. 9, della L. n. 449/1997, rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020.
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