I giudici di legittimità si sono pronunciati in ordine all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione che venga proposta oltre il termine previsto di dieci giorni dalla notifica dell'avviso della richiesta medesima.
Ribadendo un principio giurisprudenziale già affermato, la Suprema corte – sentenza n. 29908 del 15 giugno 2017 - ha precisato che anche in questo caso, la tardività non determina inammissibilità dell’opposizione e il giudice è comunque tenuto a valutarla, sempre che, nel frattempo, non abbia già provveduto.
Difatti, il termine di 10 giorni entro cui la parte civile deve proporre opposizione all'archiviazione ha carattere ordinatorio e non perentorio, tanto che, come ricordato in altra pronuncia, va considerata come inammissibile l’eventuale istanza di restituzione dei termini per proporre opposizione.
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