E’ ammissibile l’opposizione proposta dal solo abogado, anche se l’intesa con il legale italiano perviene al primo atto di difesa dell’assistito – e non prima – non essendo necessario che detta intesa preceda la costituzione di parte.
A stabilirlo la Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo il ricorso di un imputato, avverso la decisione con cui il Gip aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione a decreto di condanna ex art. 659 c.p., in quanto proposta da persona non legittimata (professionista munito di titolo di abogado). La dichiarazione d’intesa di quest’ultimo con un avvocato italiano (necessaria affinché potesse ritenersi legittimato ad agire) non era stata difatti effettuata, secondo il Gip, con le modalità prescritte dal D.Lgs. n. 96/2001, in quanto presentata con il primo atto di difesa dell’assistito e non prima della costituzione in giudizio.
Il menzionato D.Lgs. n. 96/2001, art. 8 - ribadisce in proposito la Corte Suprema – è volto a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale. A tal fine recita che “nell’esercizio di attività di rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari in cui è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicuri i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima sia responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L’intesa suindicata deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero, al primo atto di difesa dell’assistito”.
Ebbene, secondo gli ermellini, il tenore letterale della norma, reso palese dall'uso del disgiuntivo “ovvero”, non lascia dubbi sul fatto che la dichiarazione di intesa possa essere sottoscritta anteriormente alla costituzione della parte rappresentata o, in alternativa – come nella specie - in occasione del primo atto di difesa dell’assistito.
Ne consegue che nel caso de quo – conclude la Corte con sentenza n. 16552 del 3 aprile 2017 - l’opposizione era stata presentata da persona munita di ius postulandi.
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