I giudici di Cassazione hanno precisato che l’opposizione allo stato passivo di un fallimento costituisce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado, avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica.
Questo anche se, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 65/2006 e dal Decreto legislativo n. 169/2007, si configura come un giudizio a carattere impugnatorio.
Ne discende che, nell’ipotesi di suo rigetto, è esclusa la debenza del contributo unificato aggiuntivo introdotto per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose
E' quanto ribadito dalla Prima sezione civile nel testo dell’ordinanza n. 23281 del 5 ottobre 2017.
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