Opposizione a sanzione sotto 1.033 euro? Si paga solo il contributo unificato

Pubblicato il 24 gennaio 2024

Opposizione a ordinanza ingiunzione sotto 1033 euro? Niente anticipazione forfettaria, va pagato solo il contributo unificato.

Dal ministero della Giustizia sono giunti chiarimenti in merito al regime fiscale dei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa di valore inferiore a euro 1.033,00.

Le indicazioni sono state rese con provvedimento DAG del 16 gennaio 2024, in occasione di una risposta ai quesiti sollevati - tramite il canale "Filo Diretto" - dal Tribunale di Lecce.

Era stato chiesto, in particolare, se, sia nei giudizi di appello instaurati dinanzi al Tribunale avverso le sentenze del Giudice di pace sia nei giudizi di primo grado instaurati direttamente dinanzi al Tribunale dovesse farsi applicazione dell’art. 10 comma 6-bis del DPR n.115/2002, che prevede sia il pagamento del contributo unificato che dell’anticipazione forfettaria, o piuttosto del trattamento più favorevole previsto dall’art. 46 della Legge n. 374/1991, che prevede solo il pagamento del contributo unificato.

Controversie civili sotto euro 1.033: regime fiscale di maggior favore

Ebbene, il ministero della Giustizia a spiegato come quest'ultimo articolo richiamato, secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, assurge a norma di portata generale che introduce un regime fiscale di maggior favore - che, come detto, prevede dovuto solo il pagamento del CU -  applicabile a tutte le controversie civili di valore inferiore ad euro 1.033,00, a prescindere dall’oggetto del giudizio e dall’autorità giudiziaria competente alla sua trattazione.

Laddove, quindi, ricorra la condizione oggettiva del valore della causa non eccedente la somma di euro 1.033,00, il regime fiscale da applicarsi sarà quello indicato dall’art.46 richiamato.

L’operatività di tale norma, in altri termini, non è ancorata solo agli atti emessi dal giudice di pace, ma deve trovare applicazione per tutte le controversie, in considerazione del solo valore della causa, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.

Tale regime, quindi, opera anche per i giudizi aventi ad oggetto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, siano essi proposti in grado di appello, ovvero proposti direttamente al Tribunale. 

Diversamente, il regime fiscale di cui all’art.10, comma 6-bis del DPR n. 115/2002 trova applicazione per i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di valore superiore ad euro 1.033.

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