A quale giudice occorre fare riferimento per opporsi alla pretesa tributaria che si sia manifestata con atto esecutivo?
Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione sono tornate a precisare i termini della questione relativa al discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, pronunciandosi nell'ambito di un procedimento in cui era stato sollevato, dal Tar, conflitto negativo di giurisdizione.
Nella vicenda in esame, in particolare, un contribuente si era rivolto al Tribunale per promuovere opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in relazione a pretese tributarie a titolo di IVA e IRPEF, deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti e la nullità della cartella per mancanza della firma digitale e della certificazione di autenticità e conformità della notifica effettuata a mezzo pec.
Il Tribunale adito aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, innanzi al quale l'opponente aveva tempestivamente riassunto il giudizio. Il Tar, come detto, aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite, sospendendo il giudizio in attesa della decisione nonché asserendo la giurisdizione del giudice tributario.
Con ordinanza n. 1394 del 18 gennaio 2022, le SS.UU. della Cassazione hanno risolto il predetto conflitto, richiamando la disciplina di cui al combinato disposto del D. Lgs. n. 546/1992, art. 2 e del DPR n. 602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, nonché gli ultimi principi enunciati dalla giurisprudenza dalle stesse Sezioni Unite in materia.
Secondo il massimo Collegio di legittimità, dunque, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria manifestatasi con un atto esecutivo - nella specie una cartella di pagamento - va fissato nei seguenti termini:
Nel caso specificamente esaminato, la doglianza avanzata dal contribuente concerneva, indiscutibilmente, la legittimità e validità della cartella di pagamento, questioni riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario, come anche la questione relativa alla prescrizione del credito tributario IVA e IRPEF maturate anteriormente all'emissione della cartella.
In definitiva, il conflitto negativo esaminato è stato risolto dichiarando la giurisdizione del giudice tributario.
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