Opere abusive da demolire. Consulta su Legge Campania

Pubblicato il 09 luglio 2018

La Consulta, con sentenza n. 140 del 5 luglio 2018, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 2, comma 2, della Legge della Regione Campania n. 19/2017 (Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio).

La disposizione in oggetto riguarda interventi edilizi, qualificati, dalla stessa disposizione regionale, “abusivi, e in particolare fa riferimento alla disciplina della demolizione o, “alternativamente”, della conservazione di essi.

I giudici della Corte costituzionale hanno ritenuto fondata la censura sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che, tra gli altri motivi, aveva evidenziato il contrasto di tale comma con il principio fondamentale, stabilito dall’articolo 31, commi da 3 a 6, DPR n. 380/2001, secondo cui l’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio del Comune a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolirlo si “configura come una sanzione […] preordinata principalmente alla demolizione dello stesso”.

Principio fondamentale violato

Secondo la Corte, l’impugnato articolo 2, comma 2, considerato nel suo insieme per le strette implicazioni delle disposizioni in esso contenute, viola detto principio fondamentale perché, “attraverso gli atti regolamentari e d’indirizzo, i Comuni della Regione Campania, avvalendosi delle linee guida, possono eludere l’obbligo di demolire le opere abusive acquisite al proprio patrimonio”.

Ai sensi del principio ricordato, per contro, l’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale deve, di regola, essere demolita e può essere conservata, in via eccezionale, soltanto “se, con autonoma deliberazione del consiglio comunale relativa alla singola opera, si ritenga, sulla base di tutte le circostanze del caso, l’esistenza di uno specifico interesse pubblico alla conservazione della stessa e la prevalenza di questo sull’interesse pubblico al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, nonché l’assenza di un contrasto della conservazione dell’opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”.

La facoltà riconosciuta ai Comuni di non demolire le opere abusive – si legge nelle conclusioni della decisione - deve implicare un’analisi puntuale delle caratteristiche di ognuna di esse, rispettosa dei canoni individuati dalla legge statale, che sola può garantire uniformità sull’intero territorio nazionale.

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