Vige l’obbligo della comunicazione annuale dei dati da parte dei commercianti al minuto e delle agenzie di viaggio che intrattengono operazioni in contanti con turisti stranieri.
Nello specifico, è stato il Decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla L. 26.4.2012 n. 44, a disporre che i commercianti al minuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo, effettuate nell’anno precedente:
nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021.
Il limite massimo in precedenza fissato a 10.000 euro è stato innalzato alla soglia dei 15mila dalla Legge di bilancio 2019.
La soglia minima dei 2.000,00 euro, invece, tiene conto del fatto che è stato ridotto, a decorrere dall’1.7.2020, il limite di trasferimento del denaro contante in via ordinaria, al di sopra del quale si applica la deroga per le operazioni relative al turismo straniero.
Pertanto, è prevista una deroga al limite dell’uso del contante (art. 3 commi 1 e 2 del D.l. 16/2012), a favore degli acquisti effettuati in esercizi e negozi legati al turismo, da parte di cittadini di Paesi al di fuori della Ue e dello spazio economico europeo, grazie alla quale è possibile accettare pagamenti in contanti da parte di privati cittadini stranieri, non residenti in Italia, di importo pari o superiore a 2.000 euro ma inferiore a 15.000 euro, a condizione che venga rispettato, da parte degli esercenti, un iter di comunicazione al Fisco.
Sono interessati dal suddetto obbligo le agenzie di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall’art. 22 del DPR 633/72.
Nello specifico, si tratta:
di coloro che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, in pubblici esercizi;
di coloro che effettuano prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
di coloro che effettuano prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
di coloro che effettuano prestazioni esenti ex 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
delle agenzie di viaggio e turismo che effettuano l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.
Tali soggetti devono riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all’Agenzia delle Entrate.
Per poter usufruire della deroga e beneficiare del maggior limite di 15.000 euro, gli esercenti devono:
acquisire dal cliente:
fotocopia del passaporto del cliente;
autocertificazione attestante:
la cittadinanza (il cliente non deve essere cittadino italiano / comunitario / di uno Stato appartenente allo SEE (Spazio Economico Europeo);
la residenza (non italiana);
depositare in banca sul proprio c/c, il primo giorno feriale successivo all’operazione, le somme incassate e consegnare a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventivamente inviata all’Agenzia delle Entrate con la quale si comunica di voler aderire a tale disciplina;
inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate per le operazioni di importo unitario pari o superiori a 2.000 euro e fino a 14.999,99 euro.
Per le operazioni in contanti che sono state effettuate con turisti stranieri nell’anno 2021, la comunicazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata rispettando le suddette scadenze:
entro l’11.4.2022 (primo giorno lavorativo successivo al termine ordinario del 10.4.2022, che cade di domenica), da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;
entro il 20.4.2022, da parte degli altri soggetti.
L’invio dei dati avviene esclusivamente in via telematica:
Il modello da utilizzare è quello polivalente, che è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 94908/2013: si deve compilare il quadro TU di quest’ultimo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".