Il Cndcec, con il Pronto ordini n. 288 del 12 dicembre 2017, spiega che l'art 179 ter Disp. Att. c.p.c. vigente – antecedente all'entrata in vigore del Dl 59/2016, convertito dalla legge 119/2016 – non prevede, in via generale, la circostanza di non aver riportato sanzioni disciplinari quale requisito per essere inseriti, dal Consiglio dell’Ordine, nell'elenco dei soggetti disponibili ad effettuare le operazioni di vendita che viene comunicato ai Presidenti dei tribunali.
Resta l'eccezione delle sanzioni disciplinari irrogate per inadempimento dell’obbligo formativo, per le quali il “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito”, approvato dal Consiglio nazionale nel maggio 2015, prevede che i professionisti sanzionati non possano essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’Autorità giudiziaria, della Pa o degli enti pubblici, al fine dell’assegnazione degli incarichi o della designazione di Commissario d’esame.
Il Dl 59/2016, convertito dalla legge 119/2016, prevede che il Tribunale disponga la cancellazione - spiega il pronto ordini - dei professionisti ai quali, in procedure esecutive, è stata revocata la delega perché non in regola con la FPC o con il pagamento delle quote annuali.
Nelle more dell'emanazione del decreto che deve individuare il percorso formativo e l’aggiornamento periodico per i professionisti richiedenti l’iscrizione nell’elenco, i Consigli degli Ordini territoriali devono acquisire le disponibilità degli iscritti per l’aggiornamento degli elenchi dei professionisti delegati alle operazioni di vendita seguendo le vecchie modalità.
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