Operazioni antieconomiche. Congruità dei costi da valutare

Pubblicato il 12 dicembre 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 22579 depositata l’11 dicembre 2012 - il professionista non è legittimato, a suo piacimento, ad imputare a titolo di costi dell'attività professionale “oneri che appaiono incoerenti rispetto allo strumento negoziale utilizzato per avere a disposizione un bene strumentale all'esercizio professionale ed ipotetici rispetto all'esercizio dell'attività che andrà a svolgersi in futuro”.

In particolare, non possono essere dedotti, secondo il principio di cassa, dei canoni di locazione in apparenza sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o, comunque, versati in anticipo prima di andare in pensione. L’operazione che se ne desume, in realtà, risulterebbe “antieconomica”.

Sulla base di dette argomentazioni la Corte di legittimità ha confermato un accertamento fiscale disposto dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di un avvocato che aveva dedotto dal proprio reddito professionale i canoni di locazione corrispondenti a ben cinque anni che lo stesso aveva anticipatamente pagato prima di andare in pensione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy