Il soggetto che ottiene lo status di operatore economico autorizzato (Aeo) può fruire di determinati benefici legati alla tipologia di autorizzazione ottenuta e al grado di affidabilità attribuito dall’Amministrazione doganale.
E’ il richiedente l’autorizzazione e non i suoi partners commerciali a poter beneficiare dei vantaggi.
E’ una delle precisazioni contenute nella circolare n 9 del 5 aprile 2024 rilasciata dall’Agenzia delle Dogane con cui si illustra la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione AEO (operatore economico autorizzato) e le relative conseguenze. L’atto abroga e sostituisce la precedente circolare n. 36/D del 28 dicembre 2007.
Il punto di riferimento della normativa doganale è rappresenta dal Regolamento UE 952/2013 ossia il Codice Doganale dell’Unione (CDU) a cui si aggiungono i vari regolamenti di esecuzione
La normativa doganale unionale ha conferito all’autorizzazione Aeo un ruolo centrale nel panorama delle Customs Decisions e delle semplificazioni doganali; i requisiti per il rilascio della autorizzazione sono per la maggior parte richiesti anche per il rilascio delle altre autorizzazioni e semplificazioni previste dalla legislazione doganale.
Ai sensi del Cdu – Codice doganale dell’Unione - l’operatore economico autorizzato è una figura stabilita nel territorio dell’Unione Europea, titolare di un’autorizzazione AEO concessa dall’Amministrazione doganale di uno Stato membro sulla base dei requisiti e delle condizioni disposti dalla normativa unionale e valevole in tutta l’Unione europea.
Chi acquisisce lo status di Aeo gode di un livello di affidabilità che gli consente di avvalersi di un trattamento più favorevole rispetto agli altri operatori senza autorizzazione.
Possono inoltrare istanza per ottenere l’autorizzazione Aeo in via esemplificativa i seguenti operatori economici:
Ai sensi del CDU, possono essere rilasciate due tipologie di autorizzazioni cumulabili:
Come detto, chi acquista lo status di Aeo diviene affidabile sul territorio Ue: ad esso si ricollegano alcuni benefici legati alla tipologia di autorizzazione ottenuta e al grado di affidabilità attribuito dall’Amministrazione doganale.
Ma in cosa consistono tali aiuti?
Ad esempio, se una domanda per una semplificazione doganale è presentata da un titolare di un’autorizzazione Aeo, l’Amministrazione doganale non verifica nuovamente i criteri ad essa connessi, ma esamina solo gli elementi e i requisiti relativi alla specifica semplificazione.
Ancora, un Aeo è sottoposto a controlli fisici e documentali in minor misura rispetto ad altri operatori economici. Tuttavia, si procede comunque alla valutazione dei rischi effettuata per una determinata operazione.
Con riferimento alle notifiche, l’Aeo viene informato prima della presentazione delle merci in dogana qualora una spedizione sia stata selezionata per il controllo doganale.
ATTENZIONE: La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da eseguire o i relativi risultati
Altri benefici:
NOTA BENE: Rilevanti sono anche vantaggi “indiretti” non espressamente previsti dalla normativa unionale, quali: tempistiche ridotte nelle spedizioni; migliore pianificazione; migliore servizio ai clienti; riduzione dei costi di ispezione dei fornitori; migliore cooperazione e comunicazione tra i partner commerciali; maggiore sicurezza della catena di approvvigionamento.
Al fine di ottenere l’autorizzazione è necessario che l’operatore economico possieda determinati requisiti.
In via preliminare va detto che è necessario sottolineare l’importanza dell’utilizzo, da parte dell’operatore del proprio codice EORI ossia il codice di identificazione doganale.
Venendo ai richiesti requisiti ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione Aeo, si elencano:
Un piccolo approfondimento va fatto con riferimento alla richiesta assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale.
L’operatore non deve aver commesso nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica.
Inoltre, nessuna delle seguenti persone deve avere precedenti per reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l’attività economica del richiedente:
A ben vedere il legislatore unionale ha previsto una più netta distinzione tra le modalità di gestione delle “infrazioni doganali e fiscali” e quelle concernenti i “reati gravi”.
Per violazioni gravi o ripetute si intendono le infrazioni di carattere amministrativo in materia doganale e/o fiscale che per la loro natura, entità o frequenza, compromettono il rapporto di fiducia con le Amministrazioni fiscali.
Sono considerati reati gravi quelli:
NOTA BENE: Non rilevano le infrazioni e i reati commessi dalle persone fisiche nella loro sfera privata.
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