Operatore di call center, la trasformazione include anche l’indennità risarcitoria

Pubblicato il 21 ottobre 2019

L’indennità risarcitoria non deve essere considerata una sanzione alternativa alla trasformazione del rapporto di lavoro (da co.co.co. a tempo indeterminato). Infatti, la sentenza che dichiara esistente un rapporto di natura subordinata per l’operatore di call center fa scattare anche l’indennità risarcitoria. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26612 del 18 ottobre 2019, in risposta a un operatore di call center che aveva chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato, nonché la prosecuzione dello stesso con condanna della società alla regolarizzazione contributiva e al risarcimento del danno nella misura pari a tre mensilità.

Trasformazione da co.co.co. a tempo indeterminato, aspetto normativo

L’art. 50 della L. n. 183/2010 (cd. “Collegato lavoro”) stabilisce che, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili a un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, nonché abbia, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso, ovvero l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione.

La ratio della norma prevede la limitazione, a determinate condizioni, delle conseguenze sanzionatorie in caso di esito vittorioso del giudizio intentato dal lavoratore, volto all’accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione continuativa e coordinata, anche a progetto.

Trasformazione da co.co.co. a tempo indeterminato, aspetto sanzionatorio

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, in caso di accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di co.co.co., e il conseguente rifiuto del prestatore di accettare le offerte datoriali, l’art. 50 prevede due possibili letture:

Gli ermellini hanno deciso di optare per quest’ultima lettura, specificando che l’avverbio “unicamente” è riferito solo al riconoscimento di un minor ristoro economico, giustificato dal rifiuto delle proposte di stabilizzazione.

In definitiva, il lavoratore che abbia rifiutato ben due proposte di assunzione ha diritto sia all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sia a un’indennità risarcitoria.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy