Onlus, tax credit acquisto energia e gas solo per attività connesse

Pubblicato il 15 dicembre 2022

Con la risposta ad interpello n. 586/2022 l’Amministrazione finanziaria risponde ad una Onlus che chiedeva se, dal punto di vista soggettivo, il riferimento alle "imprese" contenuto nelle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Dl n. 21/2022 (c.d. ''Decreto Ucraina''), per la fruizione del credito d’imposta sulla fornitura di energia elettrica e gas, consenta di includere anche una organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

L’istanza, infatti, è stata sollevata proprio da una Onlus che svolge direttamente l’attività di residenza assistenziale per anziani, oltre ad altre attività connesse all’attività istituzionale e che specifica di svolgere un’attività commerciale che risulta:

Alla luce di ciò, l’istante chiede se può essere incluso tra i soggetti destinatari dei benefici fiscali di cui al citato Decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, trattandosi di disposizioni che, sotto il profilo applicativo, fanno riferimento alle sole imprese.

Decreto Ucraina, ambito soggettivo di applicazione dei crediti d’imposta

Nella risposta del 14 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate parte dal ripercorrere la normativa di favore introdotta dagli articoli 3 e 4 del Dl n. 21/2022, come modificata dai successivi interventi normativi (decreti Aiuti bis, ter e quater) che sono intervenuti sulla percentuale di determinazione dei crediti d’imposta e sui periodi temporali di riferimento per l'applicazione delle misure agevolative. Un richiamo è stato fatto anche alla prassi prodotta sull’argomento (circolari nn. 13/2022, 20/2022, 25/2022 e 36/2022).

In particolare, per quanto riguarda lambito soggettivo di applicazione dei crediti d’imposta energia e gas, l’Agenzia rinvia alla circolare n. 36/2022, la quale partendo da un’interpretazione non restrittiva delle norme, specifica che in assenza di espressa preclusione, possono beneficiare delle misure contro il caro energia sia gli enti commerciali che quelli non commerciali, a prescindere dalla loro natura (pubblica o privata) e fermo restando l’esercizio di un’attività commerciale.

Onlus, ok al credito d’imposta sulle attività connesse

Sempre nella circolare n. 36/E/2022 è stato precisato che, con riferimento agli enti non commerciali e alle Onlus, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale esercitata.

Pertanto, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio dell’attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto “a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (...)".

ATTENZIONE: In sostanza, per i soggetti diversi dagli ''enti commerciali'', la possibilità di applicare le misure di favore in argomento è subordinata, tra l'altro, alla circostanza che esercitino anche un'attività commerciale.

E’ necessario, pertanto, con riferimento alle Onlus richiamare la distinzione fatta dal legislatore tra “attività istituzionali” rivolte all’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e ’’attività connesse’’.

In particolare, le attività istituzionali sono del tutto escluse dall’area della commercialità; conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Contrariamente, invece, le ’’attività connesse’’ mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 150 del TUIR, alla formazione del reddito imponibile.

Con riferimento alla Onlus istante, quindi, conclude la risposta n. 586/2022 che la stessa potrà beneficiare dei crediti d’imposta del Decreto Ucraina limitatamente ai costi per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas sostenuti con riferimento alle sole ''attività connesse'', aventi natura commerciale.

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