Come previsto dal comma 10-bis dell’articolo 19 del DL Rilancio (n. 34/2020) anche le spese sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano rientrano nell’ambito del Superbonus; tuttavia, la norma stabilisce particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione.
A fornire importanti chiarimenti circa le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici – Superbonus - è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 3 dell’8 febbraio 2023.
In particolare, si è osservato che tali enti svolgendo generalmente l’attività in edifici di grandi dimensioni sarebbero penalizzate dal computo per “unità immobiliare”; il limite di spesa ammesso in detrazione, quindi, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI.
I destinatari della normativa sopra menzionata sono Onlus, Odv e Aps; tuttavia deve essere considerata l’entrata in vigore del CTS e l’istituzione del Runts. Viene specificato che il passaggio delle Onlus al Runts (che comporta la cancellazione dell’ente dalla relativa Anagrafe) non fa perdere la possibilità di fruire del Superbonus nell’accezione di cui al comma 10-bis suddetto, in quanto si ha una sostanziale continuazione della operatività della Onlus che acquisisce formalmente la qualifica di ETS.
Per l’applicazione delle particolari norme, Onlus, OdV e Aps devono possedere tutti i seguenti requisiti:
Con riferimento agi immobili, si specifica che trattasi di collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme nonché case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2) o con fine di lucro (D4).
Dunque, si dovrà tenere conto della situazione all’inizio dei lavori senza necessità che al momento dell’effettuazione degli interventi l’immobile sia già utilizzato per lo svolgimento dei servizi socio-sanitari a patto che vi sia la destinazione d’uso richiesta.
L’Agenzia delle Entrate ammette la fruizione del Superbonus nella modalità in discorso anche se l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali sia svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto, a patto che permanga, in capo al soggetto legittimato, lo svolgimento di attività di prestazioni di servizi socio-sanitari richiesti dalla norma e che il concedente detenga l’immobile (compreso nell’azienda affittata e destinata all’esercizio da parte dell’ente di un’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali) in base ad uno dei titoli tassativamente previsti (in proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito).
Per quanto riguarda il requisito dell’assenza di compensi in capo agli amministratori, si chiarisce che tale condizione deve sussistere dal 1° giugno 2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione (anche se si fruisce della detrazione sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure mediante la cessione del credito d’imposta).
In particolare, la gratuità dell’attività dei componenti il consiglio di amministrazione deve risultare dallo statuto vigente alla predetta data del 1° giugno 2021.
E’ possibile l’applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119, solo ove si possieda l’immobile a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito; l’elenco è tassativo.
Pertanto, ad esempio, la Onlus che svolge attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e detiene l’immobile tramite un contratto di locazione non potrà avvalersi delle modalità di calcolo prevista dalla disposizione.
NOTA BENE: In merito al contratto di comodato d’uso, è stabilito che debba essere registrato in data anteriore al 1° giugno 2021.
Infine, la circolare agenziale 3/2023 afferma, per quanto riguarda la specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa, che va utilizzato quale parametro di riferimento la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, cioè il valore medio ricavabile da detto Rapporto Immobiliare riferibile alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso.
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