Non è preclusa all’amministrazione comunale, la rideterminazione – a distanza di tempo dall’originaria determinazione - degli oneri di urbanizzazione connessi al rilascio di permesso a costruire.
La natura paritetica dell’atto di determinazione degli oneri di urbanizzazione, consente all’amministrazione di apporvi rettifiche (sia in favore del privato che in senso contrario), purché ciò avvenga nei limiti della prescrizione del relativo credito. Il computo dei suddetti oneri, in altri termini, non è attività autoritativa, e la contestazione sulla relativa corresponsione è proponibile nel termine di prescrizione decennale, a prescindere dall’impugnazione dei provvedimenti adottati o dall’eventuale sollecito a provvedere in via di autotutela. Trattasi infatti di una determinazione che “obbedisce” a prescrizioni desumibili da apposite tabelle, in ordine alla quale l’amministrazione comunale si imita ad applicare detti parametri (aventi, per quest’ultima, natura cogente); non sussistendo pertanto alcun margine di discrezionalità applicativa.
In conclusione, la pariteticità dell’atto e l’assenza di discrezionalità, ne legittima – o addirittura ne impone – la revisione, con il solo limite della maturata prescrizione del credito. La originaria determinazione, pertanto, può essere sempre rivisitata, ove la si assuma affetta da errore (e ciò sia laddove abbia indicato un importo inferiore al dovuto, sia laddove abbia quantificato un importo superiore e, pertanto, non dovuto).
E’ tutto quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione quarta, con sentenza n. 4515 del 27 settembre 2017, accogliendo il ricorso di un Comune avverso la pronuncia del Tar, che aveva annullato la nota di rettifica del contributo correlato al costo di costruzione, a suo tempo richiesto ad una società per il rilascio del permesso a costruire.
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