L’INPS, con circolare n. 29 dell’11 febbraio 2016, ha ricordato che, per legge, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi, che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
Tuttavia, poiché il tasso in questione per il 2015 è negativo ed è pari a -0,1%, non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2016.
Stante quanto sopra, la circolare n. 29/2016 ha disposto che gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2016, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
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