Oneri deducibili e detraibili: chiarimenti delle Entrate ad istanze di interpello

Pubblicato il 02 gennaio 2019

Con alcune risposte ad interpelli, pubblicate in data 28 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate affronta alcuni quesiti relativi alla deducibilità e alla detraibilità degli oneri riferiti ai seguenti argomenti:

Risposta n. 163/2018, “Detrazione riqualificazione energetica: errata comunicazione all’Enea”: l’errato riporto dei dati catastali nella comunicazione a suo tempo trasmessa all’Enea ed ora non più correggibile, a fronte della corretta indicazione dell’ubicazione dell’immobile su cui sono stati realmente effettuati i lavori, non costituisce, di per sé, circostanza sufficiente per disconoscere la detrazione. In ogni caso, qualora la dichiarazione fosse sottoposta a controllo formale, l’istante, in qualità di erede, dovrà dimostrare che i lavori sono stati effettivamente eseguiti sull’immobile indicato esibendo i documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui lo stesso è stato sostenuto.

Risposta n. 164/2018, “Cumulabilità bonus asilo nido e welfare aziendale”: un contribuente, che ha ricevuto il contributo di 1.000 euro per il pagamento delle rette per la frequenza dell’asilo nido della figlia, chiede se tale beneficio sia cumulabile con le agevolazioni per i premi di welfare aziendale (articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir).

L’Agenzia, dopo aver ricordato che anche quest’anno le famiglie potranno richiedere il bonus asilo nido (salito a 1.500 euro all’anno con la legge di bilancio 2019), ribadisce che tale bonus non è cumulabile con la detrazione Irpef. L’esenzione Irpef delle somme rimborsate dal datore di lavoro opera soltanto per la quota di spesa rimasta effettivamente a carico di chi l’ha sostenuta. Se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la detrazione non spetta; pertanto, se il rimborso è inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata dal bonus asilo nido erogato dall’INPS. La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, previsto dalla lett. f-bis), articolo 51 comma 2 del TUIR, infatti, opera solo sulla differenza tra l’importo del rimborso erogato dal datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’INPS.

Risposta n. 158/2018, “Detrazione delle spese scolastiche sostenute all’estero”: il Testo unico delle imposte dirette italiano prevede che possano essere detratte dall’Irpef lorda, nella misura del 19%, “le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione”. Il sistema nazionale d’istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Dal momento che la normativa non cita espressamente le scuole straniere, bensì circoscrive esplicitamente il beneficio fiscale alle sole scuole del “sistema nazionale di istruzione”, le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sostenute all’estero non sono detraibili.

Le spese di istruzione sostenute all’estero sono agevolabili solo se relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria, in quanto tali oneri sono disciplinati da una diversa normativa, che fa riferimento alle “università statali e non statali”.

Risposta n. 159/2018, “Deducibilità della terapia multisistemica in acqua”: l’istante chiede se le rette pagate per la terapia multisistemica in acqua (Tma), possano essere considerate spese mediche e di assistenza per le persone con disabilità e siano, quindi, deducibili dal reddito complessivo.

L’Agenzia ritiene che le spese per la Tma, in assenza di prescrizione medica, non sono riconducibili tra le tipologie di spese mediche e di assistenza specifica di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir. L’Agenzia, tuttavia, si rivolge al ministero della Salute per conoscere se quel tipo di terapia, effettuata sotto la supervisione di un medico, possa rientrare tra i trattamenti di natura sanitaria.

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