Nell’ambito di un giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo concernente il mancato pagamento di oneri condominiali, il condomino moroso, opponente, non può eccepire e far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, quali la mancata convocazione in assemblea o la mancata comunicazione delle deliberazioni.
Così, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 3626 del 14 febbraio 2018, nella vicenda originata da un decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali non pagate notificato ad una condomina e da questa opposto.
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