Gli oneri accessori alle spese di lite devono essere liquidati solo se espressamente previsto nella sentenza. Altrimenti la somma ivi indicata si deve intendere come onnicomprensiva.
A chiarirlo la Commissione tributaria regionale Lombardia, respingendo il ricorso in ottemperanza che un contribuente aveva radicato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, per non aver quest’ultima adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza emessa dalla medesima Commissione, quanto al pagamento totale delle spese di lite di un precedente giudizio, ove era risultata soccombente.
Eccepiva tuttavia l’Ufficio delle Entrate di aver provveduto totalmente al pagamento delle spese di lite indicate in sentenza in modo onnicomprensivo, quindi anche degli accessori di legge.
Eccezione accolta dalla Ctr Lombardia, secondo la quale il giudice dell’ottemperanza non può svolgere alcuna attività che vada ad integrare o ad ampliare il contenuto del comando di cui al giudicato, ma dovrà limitarsi ad attuare l’assetto di interessi determinato con la pronuncia di cui si chiede l’esecuzione, attenendosi “agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione” (in tal senso, l’art. 70, comma 7 D.Lgs. 546/1992).
In altri termini, il giudizio di ottemperanza ha la funzione tipica ed essenziale di adeguare la realtà giuridica e materiale ad un preciso giudicato, a cui l’Amministrazione finanziaria deve dare, nella specie, piena esecuzione. E difatti l’Ufficio ha provveduto al pagamento di quanto portato in sentenza, mentre, al contrario, il contribuente chiede la corresponsione anche di oneri ed accessori afferenti alle spese di lite liquidate; il che implica – concludono i giudici tributari con sentenza n. 3253 del 19 luglio 2017 – una specifica funzione ermeneutica volta a stabilire, pur in assenza di specifica indicazione in dispositivo, la corresponsione di accessori di legge (Iva e Cp), come tale preclusa al giudice dell’ottemperanza.
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