Omologa di concordato. Creditori non dissenzienti legittimati all'opposizione
Pubblicato il 25 settembre 2014
In materia di
legittimazione alla opposizione nel giudizio di
omologazione del concordato preventivo, l'espressione "
qualunque interessato" utilizzata dall'articolo 180, secondo comma, della Legge fallimentare, “
non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti”.
Questi ultimi sono coloro che
non hanno votato favorevolmente alla proposta per
non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o
perché non convocati o, ancora,
perché non ammessi al voto o, infine,
perché astenuti.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con la
sentenza n. 20040 del 24 settembre 2014.