Arrivano dall’Inail, con la pubblicazione della circolare n. 31 del 10 ottobre 2024, le istruzioni sull’applicazione delle sanzioni civili per omissioni ed evasioni contributive.
A partire dal 1° settembre 2024, infatti, sono entrate in vigore le norme introdotte dal decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 che mirano a promuovere una maggiore compliance da parte dei datori di lavoro e dei soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assicurativi, prevedendo sanzioni ridotte in specifiche circostanze di regolarizzazione spontanea.
Vediamo nel dettaglio.
L'omissione contributiva si verifica quando l’azienda o il soggetto obbligato non versa, o lo fa in ritardo, i contributi previdenziali o i premi assicurativi, sebbene l’importo di tali somme sia correttamente rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie.
Questo significa che, pur avendo effettuato correttamente le dichiarazioni relative ai rapporti di lavoro e alle retribuzioni, il soggetto omette il pagamento o lo effettua oltre i termini stabiliti.
L'articolo 116 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dal decreto legge n. 19/2024, prevede che, in tal caso, venga applicata una sanzione civile in ragione d’anno distinguendo però due principali scenari, a seconda del termine entro il quale viene regolarizzato il mancato pagamento.
Se il pagamento dei contributi o premi omessi venga effettuato spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza originaria in mancanza di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori, la sanzione civile è calcolata con un regime agevolato ed è pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea senza alcuna maggiorazione.
Viene così premiato il comportamento proattivo del contribuente, che provvede a regolarizzare la propria posizione contributiva in tempi relativamente brevi evitando di accumulare sanzioni più pesanti.
La sanzione, inoltre, non può superare il 40% dell'importo dei contributi o premi non versati entro la scadenza legale: raggiunto questo tetto massimo, non verranno ulteriormente applicate sanzioni ma saranno dovuti solo gli interessi di mora.
Se il pagamento dei contributi o premi omessi avviene invece oltre il termine di 120 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione civile viene calcolata applicando il tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 5%.
Anche in questo scenario, peraltro, la sanzione civile non può superare il 40% dell'importo totale dei contributi o premi non versati entro il termine di legge; oltre al tetto del 40%, continuano a essere applicati gli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del decreto del presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.
NOTA BENE: il calcolo delle sanzioni parte dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino alla data in cui lo stesso viene effettuato.
L’evasione contributiva rappresenta un’inadempienza più grave rispetto all’omissione, poiché comprende non solo il mancato pagamento dei contributi o premi dovuti ma anche la mancata presentazione delle denunce obbligatorie o la presentazione di denunce non veritiere.
La fattispecie, quindi, si caratterizza per la specifica intenzione di occultare i rapporti di lavoro, le retribuzioni o altre informazioni rilevanti per l'obbligo contributivo, con l’obiettivo di eludere il versamento dei contributi o premi.
Anche in questo caso, l’articolo 116 della legge n. 388/2000, come modificato dal decreto legge n. 19 del 2024, prevede l’applicazione di una sanzione civile in ragione d’anno, ma con modalità differenti rispetto alle omissioni.
Nel caso di evasione contributiva, la sanzione civile applicata è particolarmente severa, poiché è calcolata in ragione d'anno ed è pari al 30% dell'importo dei contributi o premi non versati.
Tuttavia, anche in questo caso, è previsto un limite massimo: la sanzione non può superare il 60% dell’importo complessivo dovuto.
Il nuovo regime sanzionatorio introdotto dal 1° settembre 2024, chiarisce la circolare Inail n. 31 del 10 ottobre 2024, prevede un trattamento più favorevole per coloro che regolarizzano la propria posizione debitoria in modo spontaneo.
In particolare, se la regolarizzazione avviene entro 12 mesi dalla scadenza originaria, la sanzione civile applicata può essere significativamente ridotta.
Nel dettaglio, se il pagamento dei contributi o premi evasi avviene entro 30 giorni dalla denuncia spontanea, la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 5,5%.
Se, invece, il pagamento viene effettuato entro 90 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è calcolata con una maggiorazione più alta, pari al 7,5% rispetto al tasso ufficiale di riferimento. In entrambi i casi, comunque, la sanzione non può superare il 40% dell'importo dei contributi o premi non versati.
Infine, per chi opta per il pagamento rateale, la sanzione civile agevolata è subordinata al pagamento della prima rata ma, in caso di mancato versamento o ritardato pagamento di una delle successive rate, il regime agevolato decade con conseguente applicazione della sanzione standard per evasione contributiva, ossia il 30% annuo con un tetto massimo del 60%.
Una delle principali agevolazioni previste dal nuovo regime sanzionatorio è la possibilità di ottenere una riduzione delle sanzioni al 50% nei casi di omissioni o evasioni contributive rilevate d’ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive.
Questa riduzione si applica a condizione che il pagamento dei contributi o premi dovuti avvenga entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, con il chiaro intento di incentivare una rapida regolarizzazione da parte dei datori di lavoro o dei soggetti obbligati al versamento dei contributi.
Nel dettaglio, se la situazione debitoria è legata a un’omissione contributiva, la sanzione civile, che normalmente sarebbe pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 5,5% viene ridotta del 50%.
Analogamente, nel caso di evasione contributiva, la sanzione civile del 30% annuo, che può arrivare fino al 60% dell’importo dei contributi o premi non versati, viene dimezzata.
È importante notare che, per poter beneficiare della riduzione al 50%, il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione o, in alternativa, può essere suddiviso in rate, a condizione che venga rispettato il pagamento della prima rata entro il termine stabilito.
In situazioni particolari legate a oggettive incertezze giurisprudenziali o amministrative, oppure a verifiche ispettive condotte dagli Enti impositori, il legislatore ha previsto la possibilità di ridurre o addirittura esentare dal pagamento delle sanzioni civili, riconoscendo le difficoltà oggettive che possono sorgere nell'interpretazione della normativa.
Oggettive incertezze: definizione e regole
Le oggettive incertezze si verificano quando il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi è dovuto a contrasti o ambiguità tra orientamenti giurisprudenziali o amministrativi; in altre parole, se esistono interpretazioni divergenti circa l’obbligo contributivo, e il datore di lavoro o il soggetto obbligato si trova in una posizione di incertezza legale, il legislatore prevede un trattamento di favore.
In questi casi, se l'obbligo contributivo viene successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, non si applicano le sanzioni civili ordinarie, ma sono dovuti solo gli interessi legali.
NOTA BENE: Per beneficiare di questa misura il contribuente deve effettuare il versamento dei contributi o premi entro il termine fissato dagli Enti impositori, una volta che l’obbligo contributivo è stato chiaramente definito.
Verifiche ispettive e sanzioni rilevate d’ufficio
Quando gli enti impositori rilevano, attraverso controlli o ispezioni, una situazione di irregolarità contributiva, è possibile che le sanzioni civili siano ridotte se il pagamento avviene entro determinati termini.
In particolare, se il pagamento dei contributi o premi dovuti è effettuato entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, le sanzioni civili, sia per omissione che per evasione, possono essere ridotte del 50%.
Anche in questo caso, la riduzione è subordinata al rispetto delle tempistiche di pagamento, e, come per la regolarizzazione spontanea, se si opta per un pagamento rateale, la riduzione è valida solo se viene pagata la prima rata entro i termini fissati.
Nel caso in cui una delle rate successive non venga versata, il regime agevolato decade, e torneranno ad applicarsi le sanzioni ordinarie per omissione o evasione.
In sintesi
Ecco una tabella che riassume le principali riduzioni e agevolazioni delle sanzioni introdotte dal nuovo regime sanzionatorio, ottimizzata per chiarezza e comprensibilità:
Omissione contributiva |
Tasso ufficiale di riferimento (ORP) + 5,5 punti |
Riduzione al 50% |
Pagamento entro 30 giorni dalla notifica |
Applicabile solo per pagamenti in unica soluzione o rate con prima rata pagata |
Evasione contributiva |
30% annuo (fino al 60% dell’importo dovuto) |
Riduzione al 50% |
Pagamento entro 30 giorni dalla notifica |
Riduzione decadente in caso di mancato pagamento di una rata successiva |
Pagamento entro 120 giorni |
Tasso ufficiale di riferimento (ORP) |
Nessuna maggiorazione |
Pagamento spontaneo entro 120 giorni |
Sanzione non superiore al 40% dell’importo dovuto |
Pagamento oltre 120 giorni |
Tasso ufficiale di riferimento (ORP) + 5,5 punti |
Nessuna riduzione |
Pagamento spontaneo dopo 120 giorni |
Sanzione non superiore al 40% dell’importo dovuto |
Spontanea regolarizzazione (entro 12 mesi) – 30 giorni |
Tasso ufficiale di riferimento (ORP) + 5,5 punti |
Nessuna riduzione |
Pagamento entro 30 giorni dalla denuncia |
Applicabile solo se regolarizzazione spontanea |
Spontanea regolarizzazione (entro 12 mesi) – 90 giorni |
Tasso ufficiale di riferimento (ORP) + 7,5 punti |
Nessuna riduzione |
Pagamento entro 90 giorni dalla denuncia |
Riduzione limitata al 40% dell’importo dovuto |
Oggettive incertezze giuridiche o amministrative |
Interessi legali (art. 1284 codice civile) |
Riduzione totale delle sanzioni |
Pagamento entro il termine fissato dagli enti |
Solo per casi con incertezze giurisprudenziali o amministrative |
Verifiche ispettive e rilevazione d’ufficio (omissione) |
Tasso ufficiale di riferimento (ORP) + 5,5 punti |
Riduzione al 50% |
Pagamento entro 30 giorni dalla notifica |
Riduzione decadente se una rata successiva non viene pagata |
Verifiche ispettive e rilevazione d’ufficio (evasione) |
30% annuo (fino al 60% dell’importo dovuto) |
Riduzione al 50% |
Pagamento entro 30 giorni dalla notifica |
Riduzione decadente se una rata successiva non viene pagata |
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