La circolare n. 9/2006 dell’Enpals, che sostituisce la precedente n. 6/2006, diffusa in merito all’applicazione nei settori di sport e spettacolo delle sanzioni per le inadempienze contributive (ex legge 388/2000, Finanziaria 2001), specifica che “la concessione del beneficio della regolarizzazione in forma rateale dei debiti contributivi prefigura la correntezza contributiva dell’impresa, per cui l’eventuale riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili è concessa unitamente al relativo provvedimento concessorio di regolarizzazione rateale”. La circolare aggiunge che il beneficio della riduzione può essere concesso: nell’ambito di disposizioni amministrative di carattere generale (come nel caso di circolari attuative di nuovi provvedimenti normativi), nel qual caso l’impresa deve effettuare il pagamento integrale dei contributi dovuti, ed in relazione a provvedimenti riguardanti l’attività di gestione dell’impresa. Nella prima ipotesi la decisione sul beneficio spetta al Direttore generale dell’Enpals, nella seconda spetta al responsabile della direzione interregionale dell’Enpals competente. Si ricorda che il citato beneficio della riduzione è contenuto nell’articolo 116 della Finanziaria 2001 che prevede fattispecie per cui le sanzioni per inadempienze contributive possono essere ridotte alla sola misura degli interessi legali.
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