Omissioni contributive per incentivi all’assunzione indebiti: cosa cambia

Pubblicato il 06 marzo 2024

Il decreto Pnrr (articolo 30, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19) aggiorna, a decorrere dal 1° settembre 2024, il regime sanzionatorio per le violazioni commesse in ambito contributivo, in particolare, per le omissioni contributive.

Finalità del legislatore è incentivare l’emersione contributiva, in linea con gli impegni assunti con il Pnrr.

Omissioni contributive: cosa cambia

Con operatività dal 1° settembre 2024, si prevede, nei casi di omissione contributiva (id est mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie), l’inapplicabilità della maggiorazione di 5,5 punti della sanzione civile (che , si ricorda, è determinata dal tasso ufficiale di riferimento, in ragione d'anno), a condizione che il pagamento dei contributi o premi venga effettuato spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro 120 giorni, in unica soluzione (comma 2, lettera a), articolo 30 che integra l’'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Resta fermo che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Diversamente, in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, si prevede il versamento della sanzione civile per l’omissione contributiva nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura è subordinata al versamento della prima rata (comma 2, lettera c), articolo 30, decreto Pnrr).

Effetti sugli incentivi alle assunzioni: caso ADI e SFL

Le disposizioni del decreto Pnrr impatteranno anche sulla restituzione degli incentivi contributivi goduti indebitamente dal datore di lavoro.

Prendiamo, ad esempio, un caso tra tutti: l’incentivo riconosciuto dal decreto lavoro ai datori di lavoro privati per le assunzioni e stabilizzazioni, dal 1° gennaio 2024, di soggetti già beneficiari dell’Assegno di inclusione (articolo 10, decreto lavoro) e del Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 12, comma 10, decreto lavoro).

L’incentivo è riconosciuto nella misura del 100% nel limite 8.000 euro annui, in caso di assunzione (o trasformazione) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e nella misura del 50%, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro annui per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale.

In tutti i casi la fruizione è consentita per una durata massima di 12 mesi (ovviamente nei limiti di durata del rapporto di lavoro, se stagionale o a termine) e l’incentivo è calcolato sulla contribuzione previdenziale effettivamente sgravabile a carico dei datori di lavoro.

Sono dovuti per intero la quota a carico del lavoratore nonché premi e contributi INAIL.

Restituzione degli incentivi indebiti prima e dopo il decreto Pnrr

Come ricordato dall’INPS (circolare n. 111 del 29 dicembre 2023), tra le condizioni legittimanti l’esonero in parola vi è anche che il lavoratore agevolato venga licenziato nei 24 mesi successivi all’assunzione o trasformazione.

Per una panoramica sugli incentivi all'assunzione 2024, leggi Incentivi all’assunzione in vigore nel 2024: la mappa

In caso contrario, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, fatta eccezione per i casi in cui l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, per i quali l'incentivo non va restituito..

Il datore di lavoro dovrà versare all’INPS:

Pertanto, per effetto delle modifiche del decreto Pnrr si realizza la seguente situazione:

Si ricorda infine che il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo maggiorato delle sanzioni civili nelle seguenti fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro realizzatesi nei 24 mesi successivi all’assunzione:

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