Omissione contributiva, il datore paga anche le sanzioni civili

Pubblicato il 11 marzo 2019

Sono dovute anche le sanzioni civili maturate sui contributi previdenziali omessi. Si tratta di una conseguenza automatica dell’inadempimento. Infatti, non occorre alcun ulteriore indagine affinché il datore di lavoro debba versare anche le sanzioni civili maturate, per effetto del versamento in ritardo ovvero omesso dei contributi dovuti all’INPS.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5754 del 27 febbraio 2019.

Omissione contributiva, la vicenda

La vicenda trae origine dal ritardato versamento da parte del datore di lavoro dell’indennità sostitutiva delle ferie e festività, motivo per cui l’INPS aveva emesso una cartella esattoriale di 114.245,42 euro per sanzioni civili.

I giudici di primo grado, così come quelli della Corte d’Appello, hanno accolto il ricorso proposto dal datore di lavoro. Secondo questi ultimi, il termine per adempiere agli obblighi contributivi non poteva essere fissato retroattivamente ma coincideva con la data di emissione della pronuncia costitutiva non essendo concepibile una mora in un momento in cui i contributivi non erano dovuti sicché non era configurabile né un’evasione né un’omissione della contribuzione.

L’INPS ha impugnato la sentenza e proposto ricorso in Cassazione.

Omissione contributiva, la sentenza

I Giudici della Suprema Corte accolgono un motivo di ricorso dell’INPS. In particolare, gli Ermellini ricordano come la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributivi assicurativi costituisca una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione “iuris et de iure”, del danno cagionato all’INPS.

Ne consegue che, i contributi previdenziali dovuti sull’indennità sostitutiva delle ferie e festività erano dovuti quale automatica conseguenza dell’inadempimento a prescindere dall’imputabilità o dalla colpa in ordine all’omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione.

Differente è invece il caso in cui il datore di lavoro viene condannato al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, per effetto di un licenziamento giudicato illegittimo. In tal caso, il debito contributivo che ne scaturisce sorge nel momento in cui il giudice emette la condanna provvisoriamente esecutiva ex articolo 431 c.p.c. Ciò consente l’azienda di adempiere in modo esatto, senza che prima si configuri un ritardo nel versamento.

 

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