Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, per aver lo stesso redatto un atto espressamente proibito dalla legge, in ipotesi di omissione della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali relativi alla identificazione ed alla capacità reddituale del bene, senza che rilevi (in quanto non surroga) la sola dichiarazione di conformità della planimetria dell’immobile, a sua volta recante i dati catastali identificativi. Trattasi nella specie di nullità inequivoca ed indiscutibile, in quanto testuale.
Lo ha enunciato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 20465 dell’11 ottobre 2016, respingendo il ricorso di un professionista ed altresì affermando l’ulteriore principio secondo cui – essendo nella specie stati contesta più atti – nella legge notarile, è esclusa l’operatività del regime del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari, nell'ipotesi di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute in atti diversi anche se dello stesso tipo.
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