Omicidio e lesioni personali stradali, puniti a titolo di colpa

Pubblicato il 27 ottobre 2015

E’ iniziata, il 26 ottobre, presso l’Aula della Camera, la discussione della proposta di legge introduttiva dei delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.

La proposta, già approvata dal Senato, è stata oggetto di modifica da parte delle commissioni riunite Giustizia e Trasporti della Camera nel corso di esame in sede referente.

Fattispecie e pene previste

Il delitto di omicidio stradale interviene, quindi, a punire, a titolo di colpa, il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.

Nell’ipotesi della fattispecie generica di omicidio stradale colposo è prevista la pena della reclusione da 2 a 7 anni.

La detenzione diventa da 8 a 12 anni nel caso di omicidio stradale colposo commesso da conducenti in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Stessa pena laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti colti in stato di ebbrezza alcolica media o di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di stupefacenti.

Il delitto è sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni in caso di ebbrezza alcolica media, di superamento di specifici limiti di velocità, di attraversamento di intersezioni semaforiche disposte al rosso o circolazione contromano, di effettuazione di manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, di sorpassi azzardati.

Prevista una diminuzione della pena, fino alla metà, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza delle condotte imprudenti del conducente ma derivi anche dal comportamento colposo della vittima.

La pena, per contro, viene aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente o non ha assicurato il proprio veicolo, nonché nel caso in cui venga provocata la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.

Prevista anche l'aggravante, da 1/3 a 2/3 della pena, nell’ipotesi di fuga del conducente.

 

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