Con sentenza n. 35331 depositata il 24 agosto 2015, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha respinto il ricorso di un conducente, condannato in primo e secondo grado per omicidio colposo aggravato.
In particolare, il ricorrente – che alla guida della propria vettura in autostrada aveva tenuto una velocità ritenuta eccessiva o comunque inadeguata al contesto – aveva violentemente tamponato un'altra vettura (così provocando lesioni mortali al conducente), la quale, a velocità ridotta, stava a sua volta tentando di evitare un'automobile in panne al centro della corsia.
Avverso la sua condanna, il ricorrente lamentava la inevitabilità degli accadimenti per la presenza della vettura ferma all'interno della carreggiata ed il rispetto dei limiti di velocità consentiti nel tratto di strada interessato.
Sul punto la Cassazione, respingendo dette argomentazioni, ha tuttavia precisato che, anche a voler ammettere che l'imputato avesse marciato ad una velocità di 130 Km/h (ovvero il massimo consentito), non vi è alcun dubbio che lo stesso fosse in colpa. Una tale velocità, infatti, presuppone che la visuale risulti libera per un tratto assai lungo (ciò che non si era verificato nel caso di specie), così da permetterne una tempestiva ed esaustiva ispezione ed in modo da assicurare eventuali manovre di emergenza ed il mantenimento della distanza di sicurezza.
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