A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 che ha previsto anche la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, l’INPS, con messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016, ha fornito indicazioni alle proprie sedi.
Sottolinea il messaggio che:
Resta, comunque, confermata l'ipotesi di non punibilità con la sanzione penale ovvero con la sanzione amministrativa qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
L’INPS si sofferma, inoltre, sull’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative e sulla disciplina del regime intertemporale.
Stante quanto sopra, vengono fornite apposite istruzioni operative per adeguare le procedure interne, così da permettere la gestione delle due diverse ipotesi di illeciti.
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