Omesso versamento ritenute Istruzioni INPS

Pubblicato il 06 luglio 2016

Con circolare n. 121 del 5 luglio 2016 l’INPS ha illustrato il nuovo quadro normativo a seguito dell’intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all’articolo 2, c. 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito dalla Legge n. 638/1983.

Il legislatore ha, infatti, introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro:

Determinazione della soglia

Ai fini della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui che rappresenta il discrimine per identificare la fattispecie di illecito penale o amministrativo, precisa l’Istituto che l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile.

Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, precisa la circolare che i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).

Il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno, ricomprendendo tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia.

Sanzione amministrativa

La notifica dell’accertamento della violazione costituisce l’avvio del procedimento sanzionatorio e può essere effettuata dal funzionario che ha accertato la violazione stessa.

Entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, gli interessati potranno far pervenire all’INPS, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.

Con tale atto verrà:

Sottolinea la circolare n. 121/2016 che il mancato pagamento nei termini assegnati consentirà l’avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

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