Omesso versamento ritenute

Pubblicato il 11 aprile 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 6995 del 6 aprile 2016, è tornato a fornire istruzioni sulla depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Nel particolare il Ministero raccomanda ai proprio Uffici periferici di non contestare l’illecito amministrativo di cui all'art. 2, comma 1-bis, DL 463/1983, anche in relazione agli illeciti che, ancorché commessi antecedentemente al 6 febbraio 2016, non siano stati trasmessi alla Procura della Repubblica.

Nel caso di specie le DTL si dovranno limitare a segnalare tempestivamente alla sede INPS competente le eventuali irregolarità riscontrate senza procedere alla notifica dell'invito a regolarizzare.

Per le fattispecie penali, poiché sussiste l’obbligo di comunicazione della notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p., riguardanti omissioni superiori a 10.000 euro per ciascun anno di versamento contributivo (16 gennaio -16 dicembre), il personale ispettivo provvederà alla contestazione degli illeciti penali unitamente all'invito a versare le quote trattenute, notiziando, ai sensi dell'art. 1 ter, D.Lgs. n. 463/83, dell'esito della procedura la competente Procura della Repubblica.

Conclude la nota ministeriale sottolineando che, se all'esito dell'accertamento effettuato emergano anche irregolarità in materia di omesso versamento delle ritenute, riferite ad ulteriori annualità che, però, non superino la soglia di rilevanza penale di euro 10.000, per le stesse gli Uffici dovranno fare la segnalazione all'Istituto senza procedere alla notifica dell'invito a regolarizzare.

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