La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 35589 del 29 agosto 2016, ha confermato l'intervenuta abolitio criminis a seguito della parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, per effetto dell'art. 3, comma 6, D.Lgs n. 8/2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016.
Quindi, costituiscono ancora reato le condotte di omesso versamento delle ritenute operate che superano, nell'arco temporale dell'anno, l'importo di 10.000,00 euro, importo che deve essere considerato come soglia di punibilità di un reato che la legge di depenalizzazione ha rimodulato, pur nella continuità del tipo di illecito, in ordine agli elementi che costituiscono il fatto tipico.
Infatti, mentre in precedenza il reato era integrato dal mancato versamento mensile delle ritenute operate, indipendentemente dall'entità dell'importo non versato, la fattispecie deve ritenersi ora realizzata solo quando, nell'arco dell'anno, il datore di lavoro ometta di eseguire i versamenti che, indipendentemente dal riferimento ad una o più mensilità, superano la soglia di 10.000 euro.
Peraltro, deve rilevarsi che le disposizioni del decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
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