Omesso versamento Iva Prescrizione non si interrompe

Pubblicato il 01 aprile 2017

Non essendo il reato di omesso versamento dell’Iva caratterizzato da frode, per esso non vige la disapplicazione degli artt. 160 e 161 c.p., relativi all'interruzione della prescrizione.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, respingendo il ricorso di un Procuratore della Repubblica, avverso l’assoluzione di un imputato per il reato di cui all'art. 74 D.Lgs. n. 74/2000, in quanto ritenuto estinto per prescrizione.

In particolare, il Procuratore invocava, avverso la pronuncia impugnata, la radicale mancanza di motivazione in ordine alla disapplicazione degli artt. 160 e 161 c.p. sull'interruzione della prescrizione del reato; disapplicazione che il ricorrente invece invocava nel caso de quo, avuto riguardo alla natura degli interessi finanziari dell’Unione europea coinvolti e pregiudicati nella prescrizione del reato.

Omesso versamento Iva, senza frode

Disattendendo la presente censura, la Suprema Corte - con sentenza n.16458 del 31 marzo 2017-  ha chiarito che nella nozione di frode di cui alla Convenzione Pif (relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Ue), non può rientrarvi la fattispecie di omesso versamento dell’Iva. La convenzione, infatti, si riferisce a qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio comunitario.
Secondo i giudici di legittimità, quindi, la frode non è un elemento costitutivo del reato di omesso versamento Iva, che invece si consuma semplicemente con il mancato pagamento dell’imposta in base alla dichiarazione annuale, non essendo nemmeno richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte.
Ne consegue l’inapplicabilità dei principi della Corte Ue per il reato in questione.
 

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