Omesso versamento Iva: non risponde l'ex rappresentante legale
Pubblicato il 10 ottobre 2014
Accolto, dalla Corte di cassazione, il ricorso presentato da un ex amministratore di Srl condannato, per il reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. n.
74 del 2000, dalla Corte d'appello per aver
omesso di versare l'Iva – per più di 180.000 nell'anno 2006 – in base alla
dichiarazione riportante la sua firma.
La Corte d'appello: generico potere rappresentativo
I giudici di secondo grado hanno affermato la
responsabilità penale dell'ex amministratore in base al fatto che, sebbene non più legale rappresentante al momento della scadenza dell'obbligo fiscale, aveva ancora un
generico potere rappresentativo della società, essendo ancora socio secondo lo statuto; in secondo luogo, in quanto firmatario della dichiarazione fiscale a cui emergeva il debito d'imposta, aveva un pregnante
dovere di vigilare in ordine all'adempimento dell'obbligazione.
Contraria la Corte di cassazione
Per i giudici di Piazza Cavour –
sentenza n. 42002 del 9 ottobre 2014 – le motivazioni contenute nella sentenza di secondo grado non hanno basi logiche.
In base al Dlgs 74/2000, la responsabilità penale per omesso versamento di imposte
non può fondarsi su un genico potere rappresentativo del soggetto; così facendo, infatti, in caso di società di persone tutti i soci sarebbero penalmente responsabili per eventuali omessi versamenti.
E', quindi, necessario che il soggetto ricopra, nell'ambito societario, un
ruolo “specificamente volto all’attuazione dei poteri tributari”.
Inoltre, non è legittimo supporre che, di fronte alla nomina di un nuovo legale rappresentante della società subentrato a quello che ha sottoscritto la dichiarazione fiscale, che ometta il pagamento della relativa imposta, sia responsabile il precedente legale rappresentante non più in carica.
Di conseguenza, non può essere condannato per omesso versamento Iva l'ex legale rappresentante della società, pur se ancora socio e firmatario della dichiarazione da cui emerge il debito fiscale.