La Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza 47827 depositata il 17 ottobre 2017, si occupa del caso di una contribuente imputata per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’articolo 11 del DLgs. 74/2000.
In particolare, vi era stata l'accusa per omesso versamento dell'Iva e sottrazione fraudolenta, dal momento che la contribuente, in concomitanza dell'inadempimento fiscale, aveva costituito un fondo patrimoniale.
La contribuente era ricorsa contro la sentenza d'appello, che aveva confermato la condanna penale per il reato di sottrazione fraudolenta, mentre l'aveva assolta per l'omesso versamento Iva, dato che a seguito delle nuove norme il fatto non era più previsto dalla legge come reato.
Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte con la sentenza in oggetto specifica che la costituzione di un fondo patrimoniale in stretta concomitanza con il reato di omesso versamento delle imposte dovute non implica automaticamente anche il reato di sottrazione fraudolenta.
Per integrare la suddetta fattispecie di reato, infatti, non basta che sotto il profilo temporale vi sia il “sospetto” della frode di cui all'articolo 11 del Dlgs n. 74/2000.
Affinchè vi sia reato è necessario accertare che nell’operazione sussistano gli elementi tipici della sottrazione fraudolenta.
Secondo i Supremi giudici, sotto il profilo della idoneità degli atti a pregiudicare l’esecuzione coattiva, è necessario dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia concretamente messo in pericolo la garanzia patrimoniale.
Non si può invertire l'onere della prova, basandosi sul solo presupposto che la creazione del fondo patrimoniale separato – di fatto formalmente legittimo - rappresenti di per sé un modo appositamente pensato per sottrarre il patrimonio del debitore e metterlo a riparo dagli agenti della riscossione.
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