Corte di cassazione: niente condanna penale per il reato di omesso versamento di ritenute senza la prova del rilascio delle certificazioni di imposta.
Con sentenza n. 18017 del 2 maggio 2023, la Suprema corte ha annullato, senza rinvio, la condanna penale che i giudici di merito avevano impartito nei confronti di un imprenditore per il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10 - bis, D. Lgs. n. 74/2000.
E' stato accolto, in particolare, il ricorso con cui l'imputato aveva dedotto un'erronea applicazione della legge penale.
Alla base dell'impugnazione, il rilievo che, successivamente alla pronuncia di appello, era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022, ai sensi della quale il reato tributario in contestazione si configurerebbe soltanto in presenza della consegna ai sostituiti di imposta della certificazione relativa alle ritenute, non risultando sufficiente il modello 770.
Nella vicenda in esame, il mancato rilascio delle certificazioni ai sostituiti risultava espressamente già dalla pronuncia di primo grado, nella quale era stata fatta presente la produzione, in atti, del modello 770 relativo alla società del ricorrente ed era stato rappresentato, per contro, il mancato reperimento delle sottostanti dichiarazioni uniche eventualmente consegnate ai lavoratori.
In difetto della prova della consegna di tali certificazioni, dunque, il ricorrente doveva essere assolto quanto all'annualità 2015, come peraltro già avvenuto - per la medesima ragione - per quella precedente.
Rispetto al 2015, infatti, il ricorrente era stato ritenuto colpevole sulla premessa che la novella di cui al D. Lgs. n. 158/2015 aveva ampliato l'ambito di rilevanza penale della condotta, estendendola anche al caso in cui vi fosse soltanto il modello 770, non anche il rilascio delle certificazioni.
Dopo la pronuncia di condanna, tuttavia, era intervenuta la menzionata sentenza della Consulta, nella cui parte motiva era stato chiarito che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, andava ripristinato il regime previgente, di tal ché:
Alla luce della pronuncia costituzionale in parola, dunque, la decisione di condanna doveva essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
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